Accordo di Riservatezza

Tra

Oneofmany S.a.s. di Loredana Vanini, 

Codice Fiscale/P.IVA IT16536511005, 

sede in viale Aurelio Saffi 11, 00153, Roma (RM), 

PEC oneofmany@legalmail.it, 

Di seguito denominato “Oneofmany” 

e la persona fisica o giuridica indicata in fase di sottoscrizione della richiesta.

 

Entrambi di seguito indicati disgiuntamente come “Parte

ovvero “Parte Divulgante” o “Parte Ricevente” e congiuntamente come “Parti

 

Premesso che:

  • al fine di effettuare le opportune valutazioni e allo scopo di avviare una trattativa finalizzata a definire i termini di una possibile partnership, le Parti potrebbero trovarsi nella necessità di scambiarsi e rivelarsi informazioni riservate e confidenziali (di seguito “Informazioni Riservate” come definite nel presente Accordo) di proprietà esclusiva di ciascuna Parte Divulgante

  • Il presente Accordo mira quindi a garantire adeguata protezione a tali Informazioni Riservate e a regolamentare gli impegni di riservatezza conseguenti allo scambio tra le Parti di documenti e informazioni riservati e, in generale, prevede l’impegno delle Parti a garantire la riservatezza delle Informazioni Riservate di cui vengano comunque a conoscenza nell’ambito delle trattative e/o in caso di stipulazione di accordi di partnership; 

  • Nell’ambito del presente accordo, le Parti convengono che: 

  • A “Parte Divulgante” deve essere intesa quale parte che trasferisce le informazioni riservate;

  • “Parte Ricevente” deve essere intesa quale parte che ottiene le informazioni riservate; 

 

Tanto premesso, ove strettamente necessario all’esecuzione del presente accordo o del contratto di partnership, le Parti si rendono disponibili a rivelarsi Informazioni Riservate alle seguenti condizioni:

 

1. Definizione di Informazioni Riservate.

1.1. Ai fini del presente Accordo, per “Informazioni Riservate” si intendono tutti i dati, le informazioni tecniche od economiche, le strategie di ricerca e/o marketing che siano stati divulgati o forniti dalla Parte Divulgante alla Parte Ricevente in base alle condizioni previste al paragrafo 3.

1.2. Le Parti si danno reciprocamente atto che, in nessun caso, potranno venire considerate informazioni Riservate:

a. le informazioni che al momento della loro divulgazione siano già conosciute dalla Parte Ricevente, sempreché tale conoscenza non sia stata fraudolentemente ottenuta e la Parte Ricevente possa fornire la prova scritta avente data certa di essere stata già in possesso di tali informazioni nel momento in cui le venivano rivelate;

b. le informazioni che siano già di dominio pubblico al momento della loro divulgazione o che lo diventino attraverso la pubblicazione o altro mezzo, senza che la Parte Ricevente abbia violato il presente Accordo;

c. le informazioni che siano state sviluppate dalla stessa Parte Ricevente autonomamente, ossia siano state sviluppate da dipendenti o agenti della Parte Ricevente che non abbiano avuto accesso, diretto o indiretto, alle Informazioni Riservate ricevute, fornendo al riguardo prova scritta avente data certa;

d. le Informazioni che al momento della loro divulgazione siano già conosciute dalla Parte Ricevente, essendole state precedentemente trasmesse da un terzo legittimato a farlo e non vincolato ad un obbligo di riservatezza relativo all’utilizzazione o comunicazione di tali informazioni e di cui esiste prova documentale;

e. Siano fornite a terzi senza restrizioni per la divulgazione.

1.3. Qualora uno o più elementi delle Informazioni Riservate diventino noti, questo Accordo continuerà a produrre i suoi effetti in relazione agli altri elementi non ancora noti.

 

2. Modalità di trasmissione delle Informazioni Riservate.

2.1. Sono da considerarsi come Informazioni Riservate ai sensi del presente Accordo, tutte le informazioni fornite alla Parte ricevente in qualsiasi forma, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scritta, grafica, fotografica, registrata o in qualsiasi altra forma tangibile.

2.2. Qualsiasi Informazione Riservata che venga trasmessa in forma orale dovrà essere identificata come riservata nel momento della divulgazione e confermata per iscritto, in forma sintetica, entro trenta (30) giorni dalla sua comunicazione alla Parte Ricevente, fermo restando che in pendenza del predetto termine, le informazioni comunicate oralmente dovranno considerarsi comunque come riservate.

 

3. Utilizzo delle Informazioni Riservate.

3.1. Le Parti si impegnano a mantenere l’assoluta riservatezza riguardo le Informazioni Riservate ricevute e a limitarne l’utilizzo al solo fine di dare esecuzione, nelle sue varie fasi, al contratto di partnership, e per nessun altro scopo, a meno che le Parti si accordino diversamente per iscritto.

3.2. Le Parti si impegnano a non produrre, utilizzare, vendere, offrire per la vendita, far realizzare e ad ogni modo, rendere pubblico, alcun prodotto o servizio basato sulle Informazioni Riservate fornitegli senza previo Accordo scritto di licenza sottoscritto tra le Parti stesse.

 

4. Autorizzazione alla diffusione delle Informazioni Riservate ai soli soggetti necessari.

4.1. Le Parti si impegnano a mantenere la riservatezza e a non divulgare le Informazioni Riservate ricevute, ad eccezione dei dipendenti e/o collaboratori, anche di società collegate ex art. 2359 c.c., che hanno necessità di conoscerle per l’esecuzione del contratto di partnership, e che siano vincolati ad obbligo di segretezza pari o superiore a quello del presente Accordo.

4.2. In ogni caso, le Parti si impegnano a coinvolgere e divulgare le Informazioni Riservate al proprio personale e/o eventuali collaboratori nella misura in cui ciò sia strettamente necessario.

4.3. Le Parti saranno responsabili delle violazioni del presente Accordo da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori.

4.4. Laddove il contratto di partnership rendesse necessaria la diffusione delle Informazioni Riservate a soggetti terzi, ciò potrà avvenire solo previa autorizzazione scritta della Parte Divulgante e a patto che siano soggetti ad obblighi di riservatezza analoghi o superiori a quelli di cui al presente Accordo.

4.5. Nel caso in cui una Parte venga a conoscenza dell’utilizzo o della divulgazione non autorizzati di Informazioni Riservate da parte dei soggetti di cui al presente articolo, dovrà darne immediatamente notizia all’altra Parte.

 

5. Divulgazioni delle Informazioni Riservate.

5.1. Se una Parte o i suoi rappresentanti sono tenuti, ai sensi delle leggi in vigore, regolamenti, autorità di vigilanza o altre disposizioni giudiziarie o governative applicabili, a divulgare qualsiasi Informazione Riservata, tale Parte deve informare tempestivamente, per iscritto, l’altra Parte dei fatti relativi la richiesta o l’obbligo di divulgazione, in modo che questa possa richiedere un provvedimento cautelare, un trattamento riservato o altro rimedio giuridico appropriato e/o rinuncia all’osservanza del presente Accordo.

5.2. Inoltre, la Parte e i suoi rappresentanti dovranno immediatamente comunicare all’Autorità richiedente la natura riservata delle informazioni e, in ogni caso, dovranno fornire solo le informazioni richieste per legge.

5.3. La Parte, in ogni caso, farà tutto quanto in suo potere per ottenere una garanzia affidabile che il trattamento sia adeguato alle Informazioni Riservate divulgate.

5.4. La Parte e i suoi rappresentanti dovranno ragionevolmente cooperare con l’altra Parte e, in ogni caso, dovranno fornire all’Autorità richiedente solo le informazioni richieste per legge.

 

6. Conservazione delle Informazioni Riservate.

6.1. Ciascuna Parte si impegna a custodire e conservare le Informazioni Riservate ricevute, adottando misure di sicurezza idonee ad impedirne l’accesso non autorizzato da parte di terzi come se si trattasse di Informazioni Riservate di sua proprietà. 

 

8. Divieto di fare copia e restituzione delle Informazioni Riservate.

 

8.1. Le Parti si impegnano a non fare copie, in tutto o in parte, delle Informazioni Riservate per scopi diversi da quelli indicati al Preambolo e si impegna a restituire, alla scadenza e in caso di risoluzione, per qualsiasi motivo, del presente Accordo, a semplice richiesta scritta dell’altra Parte ed entro e non oltre 15 giorni, tutti i documenti e materiali forniti ai sensi del presente documento e qualsiasi nota o memorandum di conversazioni ad essi relativi, incluse eventuali copie degli stessi. 

8.2. Ulteriormente, la Parte Ricevente è obbligata ad eliminare e distruggere ogni supporto materiale ove è impressa, registrata, mantenuta l’Informazione Riservata.

Il presente obbligo si applica anche ad eventuali copie digitali/elettroniche delle Informazioni Riservate, che, ove esistenti, andranno eliminate dai server della Parte Ricevente, con obbligo della stessa di attestare l’avvenuta cancellazione.

8.3. Laddove la Parte Ricevente abbia necessità di eseguire delle copie ai soli fini dell’esecuzione dell’Incarico, la stessa non dovrà rimuovere o alterare in alcun modo disclaimer sul copyright o sulla natura riservata delle informazioni, etichette, titoli o marchi in altro modo indicanti la proprietà della Parte Divulgante rispetto alle Informazioni Riservate.

 

9. Proprietà Intellettuale.

 

9.1 Il presente Accordo non costituisce a favore della Parte Ricevente alcun diritto o concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di brevetti, marchi, modelli o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale di proprietà della Parte Divulgante.

9.2. Le Parti non assumono alcuna garanzia o responsabilità, diretta o indiretta, rispetto alle Informazioni Riservate trasmesse, ed in particolare rispetto alla loro affidabilità, adeguatezza, assenza di vizi o completezza.

9.3. È fatto, altresì, divieto alla Parte Ricevente di proteggere con brevetto o altro diritto di proprietà intellettuale – a proprio nome o a nome di altri soggetti Informazioni Riservate che sono e restano di proprietà esclusiva della Parte Divulgante.

9.4. Tutto quanto qui non previsto in materia di proprietà intellettuale o industriale dovrà essere oggetto di specifico e separato accordo tra le Parti.

 

10. Durata

10.1. Il presente Accordo avrà una durata di 1 anno a decorrere dalla data di sottoscrizione.

 

11. Modifica e cessione dell’Accordo

Il presente Accordo non può essere modificato o ceduto in tutto o in parte senza un previo accordo per iscritto firmato da un soggetto autorizzato di entrambe le Parti.

Qualsiasi comunicazione ad esso inerente dovrà essere effettuata per iscritto agli indirizzi PEC sopra indicati.

 

12. Clausole Finali

12.1. Nulla del presente Accordo obbligherà ciascuna Parte alla divulgazione all’altra Parte di Informazioni Riservate.

12.2. Qualora una delle disposizioni sia o divenga inefficace o irrealizzabile o qualora il presente Accordo dovesse risultare incompleto, l’efficacia dell’intero documento rimane invariata per il resto. In sostituzione della disposizione inefficace, incompleta o in aggiunta all’Accordo si applicheranno le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

12.3. Il mancato, parziale o ritardato esercizio da parte di una delle Parti di qualsiasi diritto, potere o privilegio previsto dal presente Accordo non costituirà una rinuncia allo stesso, né precluderà qualsiasi altro o ulteriore esercizio dello stesso o l’esercizio di qualsiasi diritto, potere o privilegio previsto dal presente Accordo.

 

13. Legge applicabile e Foro competente.

13.1. Il presente Accordo e tutte le relative controversie sono disciplinati esclusivamente dalla Legge Italiana. 

13.2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Accordo. Per ogni vertenza che sorgesse tra le Parti relativamente alla validità, interpretazione od esecuzione del presente accordo sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Per quanto sopra considerato, le Parti rendono esecutivo il presente Accordo alla data di richiesta delle informazioni riservate in oggetto.

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341, 2° comma, del codice civile, si intendono specificamente approvati i seguenti articoli:

Articolo 4 – Utilizzo delle Informazioni Riservate;

Articolo 5 – Autorizzazione alla diffusione delle Informazioni Riservate ai soli soggetti necessari;

Articolo 6 – Divulgazioni delle Informazioni Riservate;

Articolo 8 – Divieto di fare copia e restituzione delle Informazioni Riservate;

Articolo 9 – Divieto di pubblicizzazione del rapporto tra le Parti;

Articolo 10 – Proprietà Intellettuale;

Articolo 11- Durata

Articolo 15 – Legge applicabile e Foro competente.

 

Per info o dubbi in merito al presente accordo contattare il Titolare: info@oneofmany.it prima di procedere alla richiesta del Listino.